Concordato Preventivo Biennale 2025 2026
19/05/2025
Riapre la possibilità di aderire al CPB per il biennio 2025 - 2026,
ma senza possibilità di adesione per i forfettari
Con il Decreto Ministeriale del 28 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha definito la metodologia per la formulazione della proposta di Concordato Preventivo Biennale (CPB), a cui è possibile aderire per i periodi d’imposta 2025 e 2026.
La misura è rivolta ai contribuenti soggetti agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), esclusi i forfettari per i quali l'adesione è stata possibile in via sperimentale l'anno scorso.
Come già previsto lo scorso anno, il contribuente – sia esso imprenditore individuale o società – potrà aderire a una proposta di tassazione forfettaria formulata dall’Agenzia delle Entrate. La proposta si basa su una serie di elementi oggettivi, tra cui: il reddito dichiarato per il 2024; l’analisi degli indicatori ISA non pienamente affidabili; l’andamento economico degli ultimi tre anni; il confronto con benchmark settoriali; le proiezioni macroeconomiche per il biennio 2025-2026. L’obiettivo è garantire un livello di affidabilità fiscale pari a 10 per ciascun anno del biennio concordato.
Come in passato, possono aderire al CPB 2025-2026 i contribuenti che applicano gli ISA e che rispettano specifici requisiti di regolarità fiscale. Tra questi:
La trasmissione del modello CPB 2025-2026, necessario per aderire alla proposta, deve avvenire entro il 30 settembre 2025 e può essere effettuata in due modalità:
Come più volte sottolineato, l’adesione al CPB è una buona opportunità per definire e anche ridurre il carico fiscale tuttavia comporta alcuni elementi di attenzione. Una volta accettata la proposta, il contribuente è vincolato agli importi concordati per l’intero biennio, anche in presenza di eventuali cali di redditività non riconducibili a eventi eccezionali. Inoltre, l’adesione non può essere modificata dopo la scadenza, salvo revoca entro i termini previsti.
Restiamo a disposizione per ogni approfondimento.
La misura è rivolta ai contribuenti soggetti agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), esclusi i forfettari per i quali l'adesione è stata possibile in via sperimentale l'anno scorso.
Come già previsto lo scorso anno, il contribuente – sia esso imprenditore individuale o società – potrà aderire a una proposta di tassazione forfettaria formulata dall’Agenzia delle Entrate. La proposta si basa su una serie di elementi oggettivi, tra cui: il reddito dichiarato per il 2024; l’analisi degli indicatori ISA non pienamente affidabili; l’andamento economico degli ultimi tre anni; il confronto con benchmark settoriali; le proiezioni macroeconomiche per il biennio 2025-2026. L’obiettivo è garantire un livello di affidabilità fiscale pari a 10 per ciascun anno del biennio concordato.
Come in passato, possono aderire al CPB 2025-2026 i contribuenti che applicano gli ISA e che rispettano specifici requisiti di regolarità fiscale. Tra questi:
- assenza di debiti tributari rilevanti non regolarizzati;
- presentazione delle dichiarazioni fiscali negli ultimi tre anni;
- assenza di condanne per reati tributari gravi; non applicazione del regime forfettario nel 2025;
- nessuna operazione straordinaria rilevante (es. fusioni, scissioni) nel 2025.
La trasmissione del modello CPB 2025-2026, necessario per aderire alla proposta, deve avvenire entro il 30 settembre 2025 e può essere effettuata in due modalità:
- congiuntamente alla dichiarazione dei redditi, allegando il modello CPB al modello ISA;
- in via autonoma, trasmettendo il solo frontespizio del modello REDDITI, con l’indicazione del codice “1 - Adesione” nella casella “Comunicazione CPB”.
Come più volte sottolineato, l’adesione al CPB è una buona opportunità per definire e anche ridurre il carico fiscale tuttavia comporta alcuni elementi di attenzione. Una volta accettata la proposta, il contribuente è vincolato agli importi concordati per l’intero biennio, anche in presenza di eventuali cali di redditività non riconducibili a eventi eccezionali. Inoltre, l’adesione non può essere modificata dopo la scadenza, salvo revoca entro i termini previsti.