costo fiscale donazioni 2026
27/05/2026
QUICK FOCUS
Il costo fiscale delle partecipazioni donate
Che tassazione matura sulla cessione di una quota di partecipazione precedentemente pervenuta gratuitamente?
Il caso è tutt'altro che infrequente e può capitare che emergano, anche a ridosso di operazioni rilevanti, profili di dubbio o criticità di calcolo.
Può essere utile quindi fare il punto sui criteri di determinazione del “valore fiscale” nell’ipotesi di cessione di partecipazioni (in particolare quote di SRL o azioni di SPA) ricevute per eredità o donazione.
Innanzitutto si tenga in considerazione che queste operazioni, quando effettuate da persone fisiche che cedono, rilevano solitamente ai fini del calcolo di una plusvalenza tassabile ai fini IRPEF da assoggettare a tassazione mediante un'imposta sostitutiva, attualmente con aliquota del 26%. Il calcolo e la liquidazione del tributo vanno sempre perfezionati nella dichiarazione dei redditi, riferita all'anno di imposta in cui si verifica l'incasso del corrispettivo.
Resta inteso che qualora le partecipazioni non siano oggetto di vendita, non matura alcuna fiscalità, fino al momento di un loro trasferimento, a titolo oneroso. Nel mentre, possono sempre essere oggetto di c.d. rivalutazione, al fine di allinearne il valore fiscale al valore effettivo corrente: detta opzione ha attualmente un costo del 21% e può essere perfezionata tramite perizia giurata di stima.
In base alle tipologia di negozio che ha determinato l'ingresso delle partecipazioni
nel patrimonio del cedente può variare la base di calcolo della plusvalenza
In particolare, si possono verificare le seguenti fattispecie, entrambe regolate dall’art. 68 comma 6 TUIR che ne fa da riferimento per il calcolo.
Per le azioni o quote societarie ricevute in eredità, il valore fiscale è rappresentato dal valore dichiarato o definito ai fini dell’imposta di successione, normalmente pari alla percentuale di patrimonio netto contabile dell’ultimo bilancio pubblicato.
Va tuttavia precisato che a nulla rileva il fatto che la partecipazione ereditata, trasmettendo agli eredi il controllo in base all’art. 2359 del codice civile, abbia beneficiato del regime di esenzione di cui all'art. 3 co. 4ter del Decreto 346/90. Pertanto anche in tale ipotesi il valore fiscale è determinato con i medesimi criteri sopra enunciati.
Per azioni o quote societarie ricevute con atto di donazione, vale il principio di continuità, per cui il valore fiscale è quello storico del donante. Del tutto irrilevante è quindi il valore indicato nell’atto donazione. Il donatario può invece beneficiare di eventuali effetti rivalutativi eseguiti dal donante in base di disposizioni di legge con il pagamento di imposta sostitutiva.
Va infine segnalato che per le azioni o quote ereditate per effetto di successioni apertesi nel periodo tra il 25 ottobre 2001 ed il 3 ottobre 2006, arco temporale questo in cui l’imposta di successione non aveva applicazione, vale il principio di continuità, per cui il valore fiscale è quello storico del de cuius.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni approfondimento.
A cura di Vittore Cacciatori
