Holding Familiari

29/09/2026

QUICK FOCUS

Holding Familiari: 
Quali sono le possibilità e quali benefici ne conseguono? 

Un tema di sempre maggior interesse è rappresentato dalla possibilità da parte di persone fisiche di conferire le partecipazioni possedute in società all’interno di una "holding di famiglia” usufruendo delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 177 del Tuir (Testo Unico Imposte Dirette).
L’operazione risulta interessante in quanto può consentire il conseguimento di diversi vantaggi, quali: agevolare il passaggio generazionale, consentire una gestione unitaria del patrimonio societario familiare, ed anche avvalersi delle agevolazioni per l’eventuale successivo trasferimento delle partecipazioni appartenenti alla holding costituita.

Nella creazione di nuove holding familiari, la normativa prevede il cosiddetto “ realizzo controllato “ quindi a determinate condizioni anche la neutralità fiscale dell’operazione di conferimento, qualora il valore della quota di patrimonio netto iscritta dalla società conferitaria non superi il valore “ fiscale” delle quote/azioni conferite .

In altre parole, la plusvalenza può essere ridotta o addirittura azzerata. Diversamente infatti in assenza di tale norma agevolativa, il conferimento genererebbe un plusvalore tassato pari alla differenza tra il valore “ normale “ delle partecipazioni conferite rispetto al valore fiscale di carico delle stesse.
 

Possibile il conferimento non solo di "pacchetti" di maggioranza
ma anche di minoranza qualificata detenuta dal socio e dai suoi familiari 

 
La norma sopra richiamata è stata recentemente innovata ed ampliata con il Decreto 192/2024 e contempla in sintesi due fattispecie agevolate:
  • Conferimento di partecipazioni che consentano alla holding conferitaria di acquisire ( o incrementare) il controllo della società partecipata (es. 51% del capitale) .
  • Conferimento di partecipazioni che non consentono il controllo ma siano “qualificate” vale a dire per le società ( non quotate ) superiori al 20% del capitale ( o 25% del patrimonio).
Ulteriore requisito è che la società holding conferitaria sia interamente posseduta dalla persona fisica conferente, di recente però sono stati anche ammessi gli "stretti familiari".
Va notato che se oggetto del conferimento sono quote di una società holding a sua volta, le percentuali sopra indicate devono sussistere “ a cascata” anche per le partecipate della stessa, tenendo conto dell’effetto cosiddetto “demoltiplicativo”.

Quanto sopra è solo una breve sintesi di una complessa ed articolata normativa fiscale che comprende anche aspetti civilistici di particolare rilevanza, ove vi sia interesse ad approfondire le telematiche lo Studio è a disposizione.
 
A cura di Vittore Cacciatori

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