I finanziamenti soci
15/05/2025
QUICK FOCUS
I finanziamenti soci nelle società di capitali
La possibilità che i soci , sia di SRL sia di SPA, finanzino le società è un’operazione ampliamente ammessa dal nostro ordinamento e generalmente prevista dagli Statuti delle nostre società. Posto che su tali somme sussiste un vincolo di rimborso da parte della Società – a differenza del capitale o altre riserve assimilate che è puro capitale di rischio – l’operazione si esplica in due fasi quella della erogazione e quella rimborso, il tutto nel rispetto dei limiti in seguito illustrati.
La fase di erogazione
Accertata la fattibilità statutaria, è necessaria una delibera assembleare o dell’organo amministrativo che ne dia attuazione.
Va sottolineato che il finanziamento soci essendo equiparato ad un mutuo sarebbe assoggettato ad imposta di registro nella misura del 3%, a meno che non venga stipulato attraverso lo scambio di corrispondenza.
Per tale motivazione le operazioni andrebbero impostate seguendo questa impostazione:
1. Delibera con cui l’organo amministrativo viene solamente autorizzato a richiedere ai soci la loro disponibilità a dar corso al finanziamento, stabilendone tutte le condizioni, quali : fruttuosità o infruttuosità, durata, termini di rimborso ecc.
2. Scambio di corrispondenza con data certa (a mezzo pec o raccomandata) tra la società ed il socio con cui si stabiliscono le modalità.Con tale procedura l’imposta di registro è dovuta solo in caso d’uso.
Va sottolineato che il finanziamento soci essendo equiparato ad un mutuo sarebbe assoggettato ad imposta di registro nella misura del 3%, a meno che non venga stipulato attraverso lo scambio di corrispondenza.
Per tale motivazione le operazioni andrebbero impostate seguendo questa impostazione:
1. Delibera con cui l’organo amministrativo viene solamente autorizzato a richiedere ai soci la loro disponibilità a dar corso al finanziamento, stabilendone tutte le condizioni, quali : fruttuosità o infruttuosità, durata, termini di rimborso ecc.
2. Scambio di corrispondenza con data certa (a mezzo pec o raccomandata) tra la società ed il socio con cui si stabiliscono le modalità.Con tale procedura l’imposta di registro è dovuta solo in caso d’uso.
La fase di rimborso
Nella fase di rimborso, generalmente libera e detassata, un aspetto delicato dell’operazione è il cosiddetto principio di “ postergazione” previsto dall’art. 2467 cc..
Detto principio è stato introdotto nel nostro ordinamento con la riforma del diritto societario del 2003 al fine di contrastare la sottocapitalizzazione delle società . Esso stabilisce sostanzialmente la postergazione ( in altri termini il rinvio) del rimborso al socio dopo la soddisfazione degli altri creditori e la restituzione se la società viene dichiarata fallita entro un anno. Tuttavia la condizione affinché tale norma operi è rappresentata dalla circostanza che al momento della sua concessione vi fosse un eccessivo squilibrio tra patrimonio netto della società e l’indebitamento e pertanto sarebbe stato più ragionevole un conferimento. Va altresì valutata la situazione al momento del rimborso, accertando che il rimborso stesso una volta effettuato non pregiudichi la capacità della società di soddisfare gli altri creditori. Quindi va fatta una doppia verifica: una al momento del concessione ed un’altra al momento del rimborso. In caso di assenza di criticità, si puo' legittimante procedere al rimborso .
La norma sopra richiamata art. 2467 cc. è inserito nella disciplina delle società a responsabilità limitata, tuttavia va segnalato che una recente sentenza della Corte di Cassazione ha sancito l’estensione del principio di postergazione anche alle spa di tipo “ familiare”, vale a dire le società che per ridotta dimensione, struttura ed organizzazione siano assimilabili alle srl.
Restiamo a disposizione per ogni approfondimento.
A cura di Vittore Cacciatori