Il nuovo Tax Control Framework

15/05/2025

Conosciamo il nuovo Tax Control Framowork,
uno strumento per rendere più collaborativi i rapporti Fisco Impresa


Il regime di adempimento collaborativo, disciplinato dal D.Lgs 128/2015 e integrato dal D.Lgs n. 108/2024, consente di instaurare un rapporto di confronto costante con l’Agenzia delle Entrate per la prevenzione e la risoluzione dei rischi fiscali. Inizialmente pensato per le grandi imprese, è prevista una scaletta che ne renderà applicabile l’istituto anche a imprese più piccole.
 
In generale, l’adempimento collaborativo prevede l’adozione da parte del contribuente interessato di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, denominato Tax Control Framework (TCF).
 
L’Agenzia delle Entrate, con un nuovo provvedimento del 10 gennaio 2025 n. 5320, ha introdotto delle linee guida per implementare e mantenere tale sistema di rilevazione.
 
Il regime di adempimento collaborativo è consentito ai contribuenti che conseguono ricavi pari a:
 
- 750 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024;
- 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026;
- 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2028.
 
Tale sistema può inoltre essere applicato anche a “gruppi di imprese” (nell’accezione di società sottoposte a comune controllo ai sensi dell’art. 2359, co. 1 nn. 1 e 2 e co. 2 del c.c.) a condizione che almeno uno dei soggetti del gruppo possegga i requisiti dimensionali di cui sopra.
 
I contribuenti che non posseggono i requisiti dimensionali per l’accesso al regime di adempimento collaborativo possono comunque optare per l’adozione del TCF, dandone comunicazione all’Agenzia delle Entrate. L’opzione ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta in cui è esercitata ed è valida per due periodi di imposta, risultando irrevocabile.
 
Gli effetti per il contribuente dell’adozione “volontaria” del TCF sono:
La mancata applicazione di sanzioni amministrative per le violazioni relative a rischi di natura fiscale comunicati all’Agenzia delle Entrate preventivamente alla presentazione delle dichiarazioni fiscali, se il comportamento del contribuente è conforme a quanto descritto nell’interpello.
 
Fuori dai casi di condotte fraudolente, non viene applicata la sanzione di “dichiarazione infedele”, di cui all’art. 4 del DLgs 74/2000, se il comportamento del contribuente è conforme a quello rappresentato nell’istanza di interpello, che deve essere sempre previamente presentata.
 
Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali deve essere certificato da un professionista indipendente iscritto all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o all’albo degli avvocati.
 


Restiamo a disposizione per ogni approfondimento. 

A cura di Cristiano Vantini

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