Iperammortamento anche su beni da fuori UE

02/04/2026

Iperammortamento 2026 esteso anche ai beni
di provenienza fuori Unione Europea
 

Il nuovo decreto fiscale in vigore dal 28 marzo 2026, in materia di iperammortamenti su beni 4.0  e 5.0, ha eliminato il requisito che gli investimenti agevolati debbano riguardare esclusivamente beni prodotti in UE o SEE.

La modifica ha effetto retroattivo per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026.

Di conseguenza, gli iperammortamenti previsti dalla L. 199/2025 si applicano a prescindere dal luogo di produzione del bene e in tal senso sono agevolabili:
  • i beni materiali e immateriali 4.0, inclusi negli Allegati IV e V, interconnessi al sistema aziendale;
  • i beni nuovi per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, compresi sistemi di accumulo.
La norma originaria della L. 199/2025 prevedeva il vincolo di produzione in UE/SEE, poi giudicato problematico.

Sebbene Il MEF avesse già annunciato l’eliminazione del vincolo a febbraio, era attesa una pronuncia normativa ufficiale per dare certezza agli investimenti in corso e futuri. Oggi il citato decreto fiscale, all’art. 7, sopprime formalmente il requisito territoriale.

Questa modifica dovrebbe ora consentire l’emanazione del DM attuativo (Ministero delle Imprese/MISE e MEF), la cui bozza prevedeva tre comunicazioni al GSE (preventiva, conferma con acconto, completamento) e altri adempimenti. Restano ancora da chiarire nel DM:
  • l’applicazione degli scaglioni di investimento (180% fino a 2,5 mln €, 100% tra 2,5 e 10 mln €, 50% tra 10 e 20 mln €) e se i limiti siano annuali o triennali;
  • la compatibilità degli iper-ammortamenti con il credito d’imposta 4.0, soprattutto per gli investimenti prenotati nel 2025 e realizzati nel 2026;
  • vari aspetti riguardanti i beni immateriali 4.0.


Restiamo a disposizione per ogni approfondimento. 

A cura di Giacomo Cacciatori

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