Novità Fiscali ETS 2026
21/01/2026
QUICK FOCUS
Novità fiscali 2026 per gli Enti del Terzo Settore
Con la riforma del c.d Terzo Settore introdotta dal nuovo Codice del Terzo Settore (CTS), disciplinato dal D. Lgs. 117 del 2017, è giunto il tempo per gli enti non profit di valutare l’opportunità di iscriversi (o meno) al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).
La mancata iscrizione di un Ente a tale registro preclude di acquisire la qualifica Ente del Terzo Settore (ETS), quindi la possibilità di fruire di una serie di vantaggi fiscali e incentivi derivanti dall'ingresso nel Registro.
Sotto il profilo fiscale, dal 2026 è venuta meno la possibilità di applicare il regime di favore della Legge 398 per le associazioni (salvo quelle sportive). Di conseguenza la non iscrizione al RUNTS delle stesse porterà l’assoggettamento alle ordinarie discipline del TUIR e Decreto IVA in materia di enti non commerciali e/o commerciali, con obblighi di versamento di IRES e IVA sulle operazioni svolte.
Di contro, qualora un ente del terzo settore, sia esso un organizzazione con finalità specifica di volontariato o di promozione sociale o un associazione con altra finalità generica, intenda iscriversi troverà una serie di vantaggi derivanti dall’iscrizione al RUNTS. Di seguito ne riepiloghiamo i principali.
Alla luce della sopravvenuta inapplicabilità della Legge 398, l’iscrizione al RUNTS permette l’ottenimento di una serie di agevolazioni fiscali quali l’esenzione da IRES a favore di un regime forfettario - proprio del CTS - ulteriormente agevolato, con esclusione da IVA per le attività di interesse generale e la ulteriore decommercializzazione IVA per altre specifiche entrate commerciali.
Un’ulteriore incentivo riguarda l'iscrizione automatica degli ETS negli elenchi del 5x1000 (quindi la possibilità di ottenere questo tipo di incentivo), mentre la non iscrizione ne precluderà l'accesso in via definitiva. L’iscrizione consente poi la partecipazione ai percorsi di co-programmazione e co-progettazione con gli Enti Locali, nonché maggiore possibilità di accedere a bandi, contributi ed accreditamenti presso le PA.
Non da ultimo, gli ETS iscritti al RUNTS possono ottenere l’accesso agevolato a crediti, fideiussioni ed agevolazioni locali come esenzioni IMU e riduzioni TARI.
Tutto questo, evidentemente, risponde alla finalità di incentivare le realtà del no profit in modo ordinato e trasparente.
Per organizzazioni di volontariato e promozione sociale,
regime forfettario sotto 85mila Euro di ricavi
Nell'ambito dei soggetti iscritti al RUNTS, dal 1° gennaio 2026 è entrato in vigore un particolare regime forfettario per le attività commerciali svolte da Organizzazioni di Volontariato (in siglia ODV) e da Associazioni di Promozione Sociale (APS) che portereà a un calcolo del reddito imponibile in sostituzione dell’art. 145 del TUIR.
L’art.145 del TUIR permetteva di applicare dei coefficienti di redditività sui ricavi commerciali del 15% sui servizi e del 10% sulle vendite di beni.
Oggi la novità dell’art. 86 del Decreto Legislativo 117/2017 è la possibilità di un regime fiscale dedicato per queste due categorie speciali di ETS, appunto gli ODV e APS, con ricavi commerciali dell’anno precedente inferiori ad euro 85.000. Le percentuali forfettarie su cui calcolare il reddito imponibile sono l’1% dei ricavi per ODV ed il 3% dei ricavi per APS.
Sempre in relazione a ODV e APS di minori dimensioni, l'art. 86 del CTS porta interessanti novità anche in materia di IVA.
In generale, tali enti non saranno soggetti ad IVA sulle operazioni commerciali nazionali, riportando in fattura la dicitura: “operazione non imponibile ai sensi dell’art 86 co.7 D.Lgs.117/2017 – IVA non addebitata in rivalsa”.
Di conseguenza l'ente sarà esonerato dal versamento dell'IVA e da tutti gli altri obblighi previsti dal DPR 633/72 come quindi dalla tenuta delle scritture contabili e dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA. Rimane confermato invece l’obbligo di conservazione dei documenti emessi e ricevuti e la presentazione della dichiarazione dei redditi.
A cura di Chiara Zenari
