Novità termini IVA 2026
28/08/2026
Esteso fino a - oltre - 2 anni il termine di detrazione IVA,
semplificazioni per le fatture c.d "a cavallo d'anno"
Lo scorso 11 agosto è stato pubblicato in G.U. il Decreto Legislativo n. 148/2026, c.d. Decreto Omnibus, che contiene alcune novità specifiche in ambito fiscale IVA, IRPEF e IRES. In questa sede affrontiamo la novità intervenuta in materia di termini per l’esercizio del diritto alla detrazione IVA.
L’articolo 12 del nuovo D.Lgs. consente, con decorrenza immediata, di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA – prima previsto dall’art. 19 del DPR 633/72 entro il termine di invio della dichiarazione IVA annuale relativa all’anno in cui il diritto è sorto – entro il termine di invio della dichiarazione relativa al secondo anno successivo.
Si ristabilisce quindi la regola previgente. Ad esempio: una fattura emessa nel corso del 2026 potrà essere detratta entro il 30 aprile 2029, quale termine di invio, in base alla legislazione oggi vigente, della dichiarazione IVA del secondo anno successivo al 2026, ossia il 2028. Come in passato, la detrazione potrà essere ordinariamente esercitata imputando l’IVA a credito in qualsiasi mensilità, a decurtazione dell’IVA a debito, fino a detta data ultima.
Affinché ciò sia possibile, secondo i nuovi termini, per effetto dello stesso decreto viene esteso anche il termine per la registrazione delle fatture passive, che potranno essere annotate nel relativo registro entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale riferita al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura.
Un ulteriore intervento del Decreto Omnibus in tema IVA riguarda la possibilità di detrazione dell’IVA per le fatture infrannuali: caso tipico è una fattura ricevuta a gennaio 2027 ma datata 2025. L’intervento normativo sembrerebbe rendere ammissibile il diritto alla detrazione IVA nel 2026 nell’ambito della dichiarazione IVA, entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA riferita al 2026, ossia il 30 aprile 2027, previa registrazione del documento fiscale in un’apposita sezione del registro IVA acquisti.
Restiamo a disposizione per ogni chiarimento
A cura di Chiara Zenari
