Nuova normativa sul DURF
23/09/2026
DURF negli appalti:
quali conseguenze in caso di mancato rilascio?
E’ oramai ben noto a tutti gli operatori economici che il DURF (Documento Unico di Regolarità Fiscale) ha assunto estrema rilevanza nell’ambito dell’ottenimento e dell’esecuzione di contratti pubblici e privati. Si tratta di un certificato che attesta da parte dell'Agenzia delle Entrate la regolarità delle imprese nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati, che ha validità 4 mesi e viene di norma richiesto prima e in fase dell'esecuzione dei lavori all'impresa che effettua i lavori.
Entrando nello specifico, secondo il nuovo art 17-bis del D.Lgs. 241/1997, nella nuova formulazione in vigore dal 2020, sarebbe necessario richiedere il DURF quando si opera nei confronti di un'impresa committente (commessa o appalto di lavoro, servizi o forniture) per un corrispettivo superiore a 200.000 euro annui, con un utilizzo prevalente della manodopera dell’appaltatore presso le sedi del committente e con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo.
Per procedere con il DURF, le imprese devono rispettare dei requisiti ben specifici di "regolarità fiscale" quali essere attive da almeno tre anni, in regola con gli obblighi dichiarativi e non avere iscrizioni a ruolo o debiti esecutivi fiscali o contributivi superiori a 50.000 euro.
In aggiunta, tra le condizioni, figura anche l'avvenuto versamento di somme fiscali per un importo almeno pari al 10% dei ricavi o compensi dichiarati negli ultimi tre periodi d’imposta.
A riguardo, l'Agenzia in varie Circolari (da ultimo, Risposta 26/2026) ha chiarito che nel computo del 10% dei versamenti non rientrano solo quelli effettivi quali tributi, imposte e contributi versati tramite modello F24, ma anche qualli "subiti", quali ritenute su interessi bancari ed imposte pagate all’estero. Oltre a ciò, vanno sempre considerate anche le imposte "figurative" derivanti dall’applicazione dei regimi speciali del consolidato fiscale, dell’IVA di gruppo o della trasparenza fiscale.
In caso di mancato ottenimento del DURF, anche per carenza di requisti legati a quest'ultimo aspetto circa i versamenti, la ditta appaltatrice o subappaltatrice dovrà adempiere agli obblighi previsti dall'art. 17-bis D.Lgs. 241/1997, in particolare trasmettere mensilmente al committente le deleghe di pagamento delle ritenute fiscali pagate per i lavoratori impiegati nell'appalto.
Qualora questi obblighi non vengano rispettati, il committente potrebbe essere tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice fino ad un massimo del 20% del valore complessivo dell’opera o per un importo pari alle ritenute non versate.
Restiamo a disposizione per ogni chiarimento
A cura di Chiara Zenari
