Nuove regole fiscali bilancio
08/09/2026
Si riduce il "doppio binario" per i titoli in bilancio destinati alla vendita.
Nuove regole per il test delle holding industriali e soggetti assimilati.
L’art. 5 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, nell’ambito del cosiddetto Decreto Omnibus, interviene su alcune regole di determinazione del reddito d’impresa, con l’obiettivo di avvicinare maggiormente il risultato fiscale all’utile risultante dal bilancio. In termini pratici, la norma mira a ridurre il “doppio binario” tra regole contabili e regole fiscali, limitando, ove possibile, le variazioni da effettuare in dichiarazione dei redditi.
Una prima novità riguarda i titoli iscritti nell’attivo circolante, come ad esempio le obbligazioni. Per tali strumenti assumono maggiore rilievo fiscale le valutazioni operate alla chiusura dell’esercizio secondo i principi contabili. Ad esempio, se obbligazioni acquistate per 100.000 euro sono valutate a fine esercizio 90.000 euro, la svalutazione contabile di 10.000 euro può assumere rilevanza anche nella determinazione del reddito imponibile. Per i titoli immobilizzati resta invece centrale il momento del realizzo: una riduzione temporanea di valore rilevata in bilancio non comporta, di regola, un’immediata deduzione fiscale, mentre l’eventuale minusvalenza rileverà al momento della cessione.
La disciplina interviene inoltre su altri ambiti specifici, tra cui i piani di stock option, il trattamento fiscale di avviamento, marchi e attività immateriali a vita utile indefinita per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS, nonché il passaggio a criteri maggiormente coerenti con la competenza economica per alcuni contributi pubblici destinati a studi e ricerche.
Particolare attenzione merita la modifica relativa alle società di partecipazione non finanziaria, comunemente definite holding industriali, disciplinate dall’art. 162-bis del TUIR. La norma è rilevante perché l’inquadramento di una società come holding può incidere non solo sulla qualificazione fiscale del soggetto, ma anche su alcuni adempimenti e sulla determinazione di basi imponibili, in particolare in ambito IRAP.
In via generale, il TUIR individua le holding industriali guardando alla prevalenza, nell’attivo patrimoniale, delle partecipazioni rispetto agli altri elementi dell’attivo. Questo criterio patrimoniale rimane valido e continua a rappresentare il primo parametro di riferimento per verificare la natura della società. In concreto, una società che detiene prevalentemente partecipazioni in altre società del gruppo può essere qualificata come holding anche se non svolge attività finanziaria nei confronti del pubblico.
Il Decreto introduce però un ulteriore criterio reddituale quantitativo per i soggetti assimilati alle holding industriali, come le società che, all’interno di un gruppo, concedono finanziamenti, garanzie o svolgono altre attività finanziarie non rivolte al pubblico. Per questi soggetti diventa necessario verificare il peso dei ricavi e degli altri proventi derivanti dai rapporti con le società partecipate rispetto ai ricavi e proventi complessivi dell’esercizio. La verifica non deve quindi fermarsi alla denominazione della società o al semplice valore delle partecipazioni possedute, ma richiede un esame concreto della composizione dei proventi. Ad esempio, una società che incassa prevalentemente interessi su finanziamenti infragruppo o corrispettivi per garanzie rilasciate a favore di società partecipate potrebbe rientrare tra i soggetti assimilati alle holding industriali, anche se la sua struttura patrimoniale non evidenzia in modo immediato tale prevalenza.
Resta sempre opportuno che, in sede di chiusura del bilancio e di predisposizione della dichiarazione, ciascuna posizione venga verificata caso per caso, soprattutto nei gruppi societari nei quali esistono società veicolo, società di servizi infragruppo o società che accentrano funzioni finanziarie.
Restiamo a disposizione per ogni chiarimento
A cura di Giacomo Cacciatori
