Nuovi bilanci di liquidazione
07/10/2026
In partenza il nuovo OIC 5: criteri di valutazione più prudenti,
fondi ad hoc per la procedura e maggiore informativa in Nota.
Nel mese di luglio 2026 l’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato il nuovo principio contabile OIC 5, dedicato al trattamento contabile e alla rappresentazione in bilancio delle imprese in liquidazione. Coerentemente con la nuova impostazione dell’OIC 5, il bilancio di liquidazione assume sempre più una funzione di rendicontazione dell’andamento della procedura, quindi informazioni previsionali trovano principalmente spazio nella Nota integrativa.
Il principio apporta significativi chiarimenti e novità, applicabili ai bilanci intermedi e al bilancio finale di liquidazione. Si ricorda che all’avvio della procedura, gli amministratori consegnano ai liquidatori, ai sensi dell’art. 2487-bis c.c., i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento e un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato. Tale documentazione, corredata dalle eventuali osservazioni dei liquidatori, è allegata al primo bilancio di liquidazione.
Sotto il profilo contabile si segnalano, in estrema sintesi, le seguenti novità:
Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, si è in attesa di chiarimenti, a livello normativo o di prassi dell’Agenzia delle Entrate, che definiscano la portata e gli effetti tributari delle nuove disposizioni contabili. Resta inteso che, fino all’emanazione di tali chiarimenti, continuano ad applicarsi le regole ordinarie del TUIR e le disposizioni fiscali specificamente previste per le procedure di liquidazione.
Se ricorda che ai fini fiscali, l’esercizio nel quale ha inizio la liquidazione è suddiviso nel periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio e la data di effetto della liquidazione e nel successivo periodo di gestione liquidatoria. Per ciascun periodo devono essere determinati separatamente il reddito e i relativi obblighi dichiarativi, secondo la disciplina fiscale applicabile.
Tali principi si applicano anche alle società di persone che, prima della cancellazione dal Registro delle imprese, deliberino una fase formale di liquidazione, tenuto conto delle rispettive regole civilistiche e fiscali.
Il principio apporta significativi chiarimenti e novità, applicabili ai bilanci intermedi e al bilancio finale di liquidazione. Si ricorda che all’avvio della procedura, gli amministratori consegnano ai liquidatori, ai sensi dell’art. 2487-bis c.c., i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento e un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato. Tale documentazione, corredata dalle eventuali osservazioni dei liquidatori, è allegata al primo bilancio di liquidazione.
Sotto il profilo contabile si segnalano, in estrema sintesi, le seguenti novità:
- le attività sono valutate, in via generale, al minore tra il valore netto contabile all’avvio della liquidazione e il valore di realizzazione in liquidazione;
- si interrompno di conseguenza gli ammortamenti;
- le passività sono iscritte al valore di presunta estinzione;
- nel primo bilancio, le differenze derivanti dall’applicazione dei criteri di liquidazione confluiscono nella riserva “Rettifiche di liquidazione”;
- viene superato il fondo generale per i costi futuri: i costi funzionali alla procedura sono rilevati per maturazione, mentre gli accantonamenti riguardano le obbligazioni non evitabili e i contratti onerosi;
- sono previsti schemi specifici per le società senza attività in continuazione e una distinta evidenza delle attività destinate alla liquidazione quando prosegue, anche parzialmente, l’attività d’impresa;
- la Nota integrativa deve illustrare le prospettive della liquidazione, la dinamica attesa di incassi e pagamenti e l’adeguatezza delle risorse rispetto alle obbligazioni sociali.
Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, si è in attesa di chiarimenti, a livello normativo o di prassi dell’Agenzia delle Entrate, che definiscano la portata e gli effetti tributari delle nuove disposizioni contabili. Resta inteso che, fino all’emanazione di tali chiarimenti, continuano ad applicarsi le regole ordinarie del TUIR e le disposizioni fiscali specificamente previste per le procedure di liquidazione.
Se ricorda che ai fini fiscali, l’esercizio nel quale ha inizio la liquidazione è suddiviso nel periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio e la data di effetto della liquidazione e nel successivo periodo di gestione liquidatoria. Per ciascun periodo devono essere determinati separatamente il reddito e i relativi obblighi dichiarativi, secondo la disciplina fiscale applicabile.
Tali principi si applicano anche alle società di persone che, prima della cancellazione dal Registro delle imprese, deliberino una fase formale di liquidazione, tenuto conto delle rispettive regole civilistiche e fiscali.
Restiamo a disposizione per ogni chiarimento.
A cura di Giacomo Cacciatori
