Nuovo affrancamento nelle operazioni straordinarie
20/10/2025
Possibilità di affrancamento plusvalori latenti nelle operazioni straordinarie,
con aliquota proporzionale sui beni immobilizzati trasferiti
L’affrancamento nelle operazioni straordinarie è una procedura fiscale che consente di ottenere vantaggi fiscali attraverso il riallineamento tra valori contabili e fiscali, in occasione di operazioni di riorganizzazione aziendale come fusioni, scissioni e conferimenti d’azienda. Questo avviene mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva.
A riguardo segnaliamo che partire dal 1° gennaio 2024, il Decreto Legislativo 192/2024, attuativo della Legge delega fiscale n. 111/2023, ha introdotto un nuovo regime unico di affrancamento, modificando il precedente regime “ordinario” previsto dall’art. 176, comma 2-ter del TUIR.
Il nuovo regime si applica ai maggiori valori iscritti in bilancio sui singoli beni materiali e immateriali, risultanti da operazioni straordinarie fiscalmente neutrali (fusioni, scissioni, conferimenti).
Rappresentiamo sinteticamente le principali novità introdotte dalla norma:
A riguardo segnaliamo che partire dal 1° gennaio 2024, il Decreto Legislativo 192/2024, attuativo della Legge delega fiscale n. 111/2023, ha introdotto un nuovo regime unico di affrancamento, modificando il precedente regime “ordinario” previsto dall’art. 176, comma 2-ter del TUIR.
Il nuovo regime si applica ai maggiori valori iscritti in bilancio sui singoli beni materiali e immateriali, risultanti da operazioni straordinarie fiscalmente neutrali (fusioni, scissioni, conferimenti).
Rappresentiamo sinteticamente le principali novità introdotte dalla norma:
- Imposta sostitutiva:
- 18% ai fini delle imposte sui redditi (IRES);
- 3% ai fini IRAP;
- Possibili maggiorazioni per specifiche categorie di società (es. holding finanziarie).
- Esercizio dell’opzione:
- L’opzione per l’affrancamento va indicata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è avvenuta l’operazione.
- Il versamento dell’imposta sostitutiva deve avvenire entro il termine previsto per il saldo delle imposte (es. 30 giugno 2026 per operazioni effettuate nel 2025).
- Decorrenza del riconoscimento fiscale:
- Il maggior valore è riconosciuto dal periodo d’imposta in cui è esercitata l’opzione.
- Decadenza dal beneficio:
- Se i beni affrancati vengono ceduti prima del terzo periodo d’imposta successivo all’opzione, si perde il beneficio fiscale.
- Soggetti coinvolti:
- Fusioni: la società incorporante o risultante;
- Scissioni: la società beneficiaria;
- Conferimenti: la società conferitaria.
Restiamo a disposizione per ogni approfondimento.
A cura di Cristiano Vantini
