Nuovo concordato preventivo biennale

03/06/2026

Applicabile anche sul 2026 e 2027 il concordato preventivo biennale, anche a chi vi ha aderito in precedenza
 

Il regime del’Agenzia delle Entrate anche per il biennio 2026-2027, dopo la prima applicazione sperimentale dell’istituto per il biennio 2024 - 2025. La nuova finestra di adesione interessa sia i contribuenti che non avevano aderito in precedenza, sia coloro che avevano già optato per il primo biennio e intendono valutare una nuova proposta, nei limiti e alle condizioni previste dalla disciplina vigente.

Il concordato preventivo biennale (CPB), come inizialmente disciplinato dal D.Lgs. 13 / 2024, consente ai contribuenti interessati di calcolare anticipatamente, su proposta dell’Agenzia delle Entrate, il reddito rilevante ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta IRAP per il biennio 2026-2027. La proposta viene elaborata dall’Agenzia sulla base dei dati ISA dell’anno precedente (anno 2025). L’accettazione della proposta comporta l’impegno a dichiarare, per il 2026 e per il 2027, almeno il reddito e il valore della produzione netta concordati, anche se i risultati effettivi dovessero risultare inferiori. Di contro, se il reddito effettivamente prodotto dovesse risultare superiore a quello concordato, l’eccedenza non rileva, nei limiti e secondo le regole previste, ai fini della rideterminazione del reddito imponibile oggetto del patto fiscale. Il CPB attribuisce inoltre i benefici premiali connessi al regime ISA e una generale protezione da accertamenti in relazione al periodo oggetto di adesione. L’istituto non incide sull’IVA e non elimina gli ordinari obblighi contabili, dichiarativi e di versamento.

L’adesione si perfeziona mediante il modello CPB collegato al modello Redditi 2026, con trasmissione telematica entro il termine attualmente fissato al 30 settembre 2026, salvo eventuali proroghe normative.

Sotto il profilo operativo, è bene innanzitutto verificare la sussistenza delle condizioni di accesso e l’assenza di cause di esclusione. In particolare, assumono rilievo l’assenza di debiti tributari o contributivi definitivi superiori alla soglia prevista dalla norma, se non regolarizzati entro il termine di adesione, nonché la mancanza di situazioni ostative specifiche previste dal decreto istitutivo. Restano inoltre centrali la corretta compilazione dei dati ISA e la determinazione del reddito 2025 rilevante ai fini della proposta, da assumere secondo le regole ordinarie ma con le rettifiche previste dalla disciplina del concordato.
 

Restiamo a disposizione per ogni approfondimento. 

A cura di Giacomo Cacciatori

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