Plusvalenze immobiliari: precisazioni ADE
10/09/2026
Plusvalenze immobiliari, sotto controllo le pertinenze
con periodo possesso diverso dall'immobile principale
Nel corso del mese di agosto l'Agenzia ha reso risposte ad interpello, fornendo importanti chiarimenti in materia di tassazione delle plusvalenze immobiliari.
Con la risposta n. 157, l'Agenzia ha affermato che il termine quinquennale previsto dall'art. 67 del TUIR deve essere verificato separatamente per ciascun immobile ceduto. Ciò significa che, in caso di vendita congiunta di abitazione e pertinenza (ad esempio garage, cantina o posto auto), l'eventuale decorso del quinquennio deve essere valutato autonomamente per ogni bene. Ne consegue che una pertinenza acquistata da meno di cinque anni può generare una plusvalenza imponibile anche se l'abitazione principale è stata acquistata molti anni prima.
Particolare attenzione dovrà quindi essere posta alle compravendite nelle quali le pertinenze sono state acquistate in momenti successivi rispetto all'immobile principale, soprattutto quando il rogito prevede un unico corrispettivo.
Con la risposta n. 158, l'Agenzia è invece intervenuta sulla nuova disciplina delle plusvalenze relative agli immobili che hanno beneficiato del Superbonus. È stato confermato che l'esclusione prevista per gli immobili acquisiti per successione opera anche quando la proprietà deriva solo in parte da un'eredità. In tali casi la plusvalenza eventualmente imponibile deve essere determinata limitatamente alla quota non acquisita per successione.
Il chiarimento assume particolare rilievo nelle successioni familiari e nelle comproprietà tra eredi, dove spesso gli interventi agevolati sono stati sostenuti soltanto da alcuni comproprietari.
Con la risposta n. 157, l'Agenzia ha affermato che il termine quinquennale previsto dall'art. 67 del TUIR deve essere verificato separatamente per ciascun immobile ceduto. Ciò significa che, in caso di vendita congiunta di abitazione e pertinenza (ad esempio garage, cantina o posto auto), l'eventuale decorso del quinquennio deve essere valutato autonomamente per ogni bene. Ne consegue che una pertinenza acquistata da meno di cinque anni può generare una plusvalenza imponibile anche se l'abitazione principale è stata acquistata molti anni prima.
Particolare attenzione dovrà quindi essere posta alle compravendite nelle quali le pertinenze sono state acquistate in momenti successivi rispetto all'immobile principale, soprattutto quando il rogito prevede un unico corrispettivo.
Con la risposta n. 158, l'Agenzia è invece intervenuta sulla nuova disciplina delle plusvalenze relative agli immobili che hanno beneficiato del Superbonus. È stato confermato che l'esclusione prevista per gli immobili acquisiti per successione opera anche quando la proprietà deriva solo in parte da un'eredità. In tali casi la plusvalenza eventualmente imponibile deve essere determinata limitatamente alla quota non acquisita per successione.
Il chiarimento assume particolare rilievo nelle successioni familiari e nelle comproprietà tra eredi, dove spesso gli interventi agevolati sono stati sostenuti soltanto da alcuni comproprietari.
Restiamo a disposizione per ogni approfondimento.
A cura di Giacomo Cacciatori
