Presunzione distribuzione utili extracontabili

09/09/2026

Società a ristretta base con
presunzione di distribuzione degli utili extracontabili

 

Con il D.Lgs. n. 148/2026 il legislatore interviene su uno dei temi più dibattuti nell'ambito degli accertamenti tributari delle società di capitali a ristretta base partecipativa: la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società.
Fino ad oggi, tale presunzione era esclusivamente di origine giurisprudenziale. La Corte di Cassazione ha infatti più volte sostenuto che, nelle società caratterizzate da pochi soci e da stretti rapporti di conoscenza e controllo reciproco, i maggiori utili accertati in capo alla società possono presumersi distribuiti ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni.

L'articolo 23 del D.Lgs. n. 148/2026 recepisce espressamente questo principio, trasformandolo in una presunzione legale relativa: qualora emerga un reddito occulto della società, si presume che esso sia stato distribuito ai soci, salvo prova contraria.

L'aspetto più significativo della riforma riguarda la delimitazione dei casi nei quali la presunzione può operare. La nuova disciplina prevede infatti che la presunzione si applichi esclusivamente quando vengano accertati:
- componenti positivi non contabilizzati e non dichiarati;
- componenti negativi dedotti ma inesistenti.

Restano invece esclusi molti casi che in passato avevano generato contestazioni anche nei confronti dei soci, quali: costi esistenti ma fiscalmente indeducibili, rettifiche per competenza temporale, contestazioni sull'inerenza dei costi e rettifiche valutative che non comportino l'emersione di ricavi occultati o costi inesistenti.
Si tratta di una novità particolarmente favorevole per i contribuenti, in quanto limita sensibilmente le fattispecie nelle quali l'Agenzia delle Entrate potrà estendere l'accertamento ai soci.

Il socio potrà dimostrare che gli utili non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti nella società, oppure che egli era estraneo alla gestione sociale e non ha beneficiato delle somme contestate.
Resta tuttavia evidente che fornire tale prova non sarà sempre agevole, soprattutto nelle realtà imprenditoriali familiari o caratterizzate da una forte concentrazione delle partecipazioni.
La norma stabilisce espressamente che gli utili attribuiti ai soci per effetto della presunzione siano tassati secondo le ordinarie regole previste per i dividendi, in funzione della natura del percettore.

La riforma rappresenta un importante passo verso la certezza del diritto, poiché recepisce in una norma positiva un principio finora elaborato quasi esclusivamente dalla giurisprudenza. Al contempo, il legislatore ha introdotto significative garanzie per i contribuenti, limitando l'operatività della presunzione ai soli casi di effettiva emersione di ricavi occultati o di costi inesistenti.
Per le società a ristretta base e per i relativi soci sarà quindi fondamentale valutare con particolare attenzione gli effetti dei futuri accertamenti, considerando che la nuova disciplina, pur confermando il meccanismo presuntivo, ne restringe sensibilmente il campo di applicazione.
 



Restiamo a disposizione per ogni approfondimento. 

A cura di Cristiano Vantini

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