L’art. 6 del D.L. 22 maggio 2026, n. 89 ha disposto, anche per il periodo d’imposta 2025, la proroga dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali in scadenza ordinaria il 30 giugno 2026 per una specifica platea di contribuenti. Per i soggetti interessati, il pagamento può essere effettuato entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero dal 21 luglio al 20 agosto 2026 applicando la maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo.
La proroga non è generalizzata, ma riguarda i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali risultano approvati gli ISA, compresi i soggetti che presentano cause di esclusione, nonché i contribuenti in regime forfetario, in regime di vantaggio e i soggetti che partecipano a società, associazioni o imprese “trasparenti” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, purché ricorrano i requisiti richiesti dalla norma.
Rientrano nel differimento, in linea generale, i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dovuti entro il 30 giugno 2026, inclusi il saldo per il 2025 e il primo acconto per il 2026, oltre ai relativi versamenti collegati (quali, a seconda dei casi, addizionali, imposte sostitutive, cedolare secca, IVIE, IVAFE, contributi previdenziali e diritto camerale). Restano invece soggetti alle ordinarie scadenze i contribuenti estranei al perimetro ISA e i pagamenti che seguono termini autonomi.
Per i contribuenti non interessati dalla proroga, resta ferma la scadenza ordinaria del 30 giugno 2026, con possibilità di effettuare il versamento nei 30 giorni successivi applicando la maggiorazione dello 0,40% secondo le regole ordinarie. Sotto il profilo operativo, occorre inoltre prestare attenzione all’eventuale rateazione: per i soggetti ammessi alla proroga, il piano rateale decorre dal nuovo termine del 20 luglio 2026, con conseguente slittamento delle rate successive. Considerato che la maggiorazione per il differimento oltre il 20 luglio è stata elevata allo 0,80%, appare opportuno valutare con attenzione la convenienza finanziaria del rinvio rispetto al pagamento entro la prima scadenza utile..
