QUICK FOCUS: crediti di imposta alla prova del Fisco
31/08/2025
QUICK FOCUS
Un recente intervento del MEF contribuisce a fare chiarezza sulla nozione
di credito di imposta "inesistente" e "non spettante"
Un importante chiarimento in merito alla normativa sui crediti d’imposta è stato diramato dal MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) con l’atto di indirizzo del 1° luglio 2025.
Il documento è stato emanato a seguito delle novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 87 del 2024, che ha riformato il sistema sanzionatorio tributario. Finalmente, anche da parte ministeriale, viene chiarita in maniera più definita la distinzione tra credito “inesistente” e credito “non spettante”.
In sostanza, il MEF enuncia il seguente principio:
“Il credito è inesistente quando manca dei requisiti sostanziali previsti dalla legge o è frutto di condotte fraudolente; è invece non spettante il credito che, pur formalmente esistente, viene utilizzato in violazione delle condizioni o dei limiti imposti dalla normativa.”Il MEF precisa inoltre che tale distinzione non può basarsi su criteri non previsti dalla legge o su manuali tecnici non recepiti dalla normativa di riferimento.
Molti ricorderanno infatti l’annosa questione sorta in merito ai crediti per ricerca e sviluppo relativi agli anni 2015-2019, che ha generato una serie di contenziosi tra fisco e contribuenti (con riflessi anche penali), in quanto l’Agenzia delle Entrate qualificava come “inesistenti” i crediti per carenza del requisito di novità, basandosi principalmente su fonti non normative, quali i cosiddetti “Manuali di Frascati” o “di Oslo”.
È importante sottolineare che le due fattispecie generano conseguenze differenti sul piano delle sanzioni penali, poiché nel caso di “credito non spettante” il regime sanzionatorio applicabile risulta decisamente più mite.
La riforma sopra citata introduce inoltre una novità rilevante: la causa di non punibilità per i crediti non spettanti in presenza di incertezza oggettiva sui requisiti tecnici richiesti.
Grazie alle nuove disposizioni ora in vigore, l’utilizzo di tali agevolazioni risulta meno problematico e incerto, poiché è stata introdotta la certificazione preventiva (vincolante per l’Agenzia delle Entrate), che consente al contribuente di attestare, tramite un ente accreditato, la sussistenza a priori delle condizioni per il credito, garantendo così certezza all’intero iter.
Restiamo a disposizione per ogni approfondimento.
A cura di Vittore Cacciatori