QUICK FOCUS: spese di rappresentanza e di pubblicità
23/10/2025
QUICK FOCUS
Un recente intervento della Cassazione ritorna nel merito di
spese di rappresentanza e di pubblicità, con il loro diverso trattamento fiscale
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25143/2025, ha chiarito (ancora una volta) la distinzione tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità, precisando che il criterio distintivo si basa sugli obiettivi che l’impresa intende perseguire.
I criteri distintivi sono sostanzialmente i seguenti:- Le spese di rappresentanza mirano a migliorare l’immagine e il prestigio della società, senza un diretto incremento delle vendite.
- Le spese di pubblicità, invece, hanno una finalità promozionale legata ai prodotti o servizi e si prefiggono di raggiungere un incremento delle vendite.
- Le spese di rappresentanza sono caratterizzate dalla gratuità.
- Le spese di pubblicità derivano da un rapporto contrattuale, e quindi da una obbligazione giuridica ben precisa.
Spese di rappresentanza
L’art. 108, comma 2, del TUIR prevede che tali spese debbano essere:
- Congruenti e inerenti rispetto all’attività svolta dall’impresa.
- Commisurate ai ricavi caratteristici, secondo i seguenti limiti:
- 1,5% fino a 10 milioni di euro
- 0,6% da 10 a 50 milioni di euro
- 0,4% oltre 50 milioni di euro
Spese di pubblicità
Ai sensi degli artt. 108 e 109 del TUIR, le spese di pubblicità sono deducibili senza limitazioni, purché rispettino le seguenti condizioni:
- Inerenza: la spesa deve essere strettamente collegata all’attività dell’impresa e contribuire, anche potenzialmente, alla generazione di ricavi.
- Congruità e ragionevolezza: l’importo deve essere proporzionato rispetto all’attività svolta. Spese eccessive o antieconomiche possono essere contestate.
- Documentazione: devono essere debitamente documentate con fatture, contratti, report di campagne e ogni prova dell’attività promozionale svolta.
- Competenza temporale: le spese devono essere dedotte nell’anno in cui sono state sostenute, salvo casi di spese pluriennali (es. campagne continuative).
Restiamo a disposizione per ogni approfondimento.
A cura di Vittore Cacciatori
