QUICK FOCUS: spese di rappresentanza e di pubblicità

23/10/2025

QUICK FOCUS

Un recente intervento della Cassazione ritorna nel merito di
spese di rappresentanza e di pubblicità, con il loro diverso trattamento fiscale 

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25143/2025, ha chiarito (ancora una volta) la distinzione tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità, precisando che il criterio distintivo si basa sugli obiettivi che l’impresa intende perseguire.

I criteri distintivi sono sostanzialmente i seguenti:
  • Le spese di rappresentanza mirano a migliorare l’immagine e il prestigio della società, senza un diretto incremento delle vendite.
  • Le spese di pubblicità, invece, hanno una finalità promozionale legata ai prodotti o servizi e si prefiggono di raggiungere un incremento delle vendite.
Un ulteriore elemento che differenzia le due fattispecie è la natura del rapporto:
  • Le spese di rappresentanza sono caratterizzate dalla gratuità.
  • Le spese di pubblicità derivano da un rapporto contrattuale, e quindi da una obbligazione giuridica ben precisa.
La distinzione tra le due tipologie di spese è rilevante non solo ai fini della diversa contabilizzazione, ma soprattutto per le differenti regole di deducibilità.

Spese di rappresentanza

L’art. 108, comma 2, del TUIR prevede che tali spese debbano essere:
  • Congruenti e inerenti rispetto all’attività svolta dall’impresa.
  • Commisurate ai ricavi caratteristici, secondo i seguenti limiti:
    • 1,5% fino a 10 milioni di euro
    • 0,6% da 10 a 50 milioni di euro
    • 0,4% oltre 50 milioni di euro
Si segnala inoltre che il DM 19.11.2008 elenca una serie di attività qualificabili come spese di rappresentanza.

Spese di pubblicità

Ai sensi degli artt. 108 e 109 del TUIR, le spese di pubblicità sono deducibili senza limitazioni, purché rispettino le seguenti condizioni:
  • Inerenza: la spesa deve essere strettamente collegata all’attività dell’impresa e contribuire, anche potenzialmente, alla generazione di ricavi.
  • Congruità e ragionevolezza: l’importo deve essere proporzionato rispetto all’attività svolta. Spese eccessive o antieconomiche possono essere contestate.
  • Documentazione: devono essere debitamente documentate con fatture, contratti, report di campagne e ogni prova dell’attività promozionale svolta.
  • Competenza temporale: le spese devono essere dedotte nell’anno in cui sono state sostenute, salvo casi di spese pluriennali (es. campagne continuative).
Una classificazione errata può comportare contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria, con conseguenze in termini di recupero a tassazione e sanzioni. È pertanto essenziale che le imprese documentino con precisione le finalità delle spese sostenute, adottando criteri di inerenza, congruità e trasparenza.
 


Restiamo a disposizione per ogni approfondimento. 

A cura di Vittore Cacciatori

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