Utili extracontabili: quale decorrenza?
Distribuzione degli utili extracontabili:
da quando si applica la nuova presunzione?
Dopo aver approfondito nella precedente newsletter il contenuto della nuova norma sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili e la sua applicabilità in sede di accertamenti tributari, è opportuno soffermarsi su un aspetto altrettanto importante: la decorrenza del nuovo regime previsto dal D.Lgs. n. 148/2026, in vigore dallo scorso 12 agosto 2026 (data di pubblicazione in Gazzetta del Decreto).
Secondo la nuova norma, qualora in sede di accertamento emerga un reddito occulto della società, si potrà presume che esso sia stato distribuito ai soci, con applicazione connessa tassazione, salvo prova contraria Tale presunzione relativa - che delimita, favorevolmente al contribuente, il perimetro degli extra redditi contabili - secondo espressa previsione, si applica esclusivamente quando vengano accertati componenti positivi non contabilizzati e non dichiarati componenti negativi dedotti ma inesistenti; in tutti gli altri casi, la presunzione non può operare.
Ora, tali nuove regole possono essere applicate anche ad accertamenti riferiti agli anni passati o controversie ancora in corso?
La recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 26234 del 5 ottobre 2026 ha fornito una prima risposta: secondo i giudici della Cassazione, infatti, la norma introdotta dal D.Lgs. 148/2026 ha natura innovativa e non interpretativa.
In altre parole, non si tratta di un'interpretazione autentica (non vi erano norme in merito ma solo pronunce giurisprudenziali riguardo prassi Agenzia), ma introduce a tutti gli effetti un nuovo regime giuridico.
La conseguenza è rilevante: la disposizione non può essere applicata retroattivamente. Pertanto, gli accertamenti e le controversie relativi a periodi antecedenti all’entrata in vigore della riforma continuano ad essere valutati sulla base dei principi elaborati dalla giurisprudenza precedente.
Per i contribuenti coinvolti in verifiche o giudizi ancora aperti, la novità potrebbe essere meno favorevole di quanto inizialmente sperato. Non sarà infatti possibile invocare automaticamente la nuova disciplina per ottenere l’annullamento di contestazioni fondate su costi ritenuti indeducibili ma effettivamente sostenuti.
Resta invece aperta la questione dell’esatta decorrenza operativa della norma per gli accertamenti futuri. Una parte della dottrina ritiene che le nuove limitazioni debbano applicarsi immediatamente agli atti emessi dopo l’entrata in vigore del decreto; altre interpretazioni suggeriscono un’applicazione collegata ai periodi d’imposta successivi. Su questo punto saranno probabilmente necessari ulteriori chiarimenti.
Restiamo a disposizione per ogni approfondimento.
A cura di Cristiano Vantini
