Catastrofali per tutti entro fine anno
29/11/2025
Polizze da stipulare entro fine anno per le piccole imprese,
attenzione al rispetto dei massimali e scoperti in base ai Decreti
Si avvicina il termine ultimo del 31 dicembre 2025 per l’adeguamento delle polizze assicurative contro eventi catastrofali per tutte le imprese che non avessero già adempiuto, anche tenuto conto dell’entrata in vigore graduale della norma.
La normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 e successivi decreti infatti ha stabilito che tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, ad eccezione di quelle agricole, devono dotarsi di una copertura assicurativa contro rischi derivanti da terremoti, alluvioni, frane e inondazioni.
Oltre a grandi e medie imprese, già adeguate nei mesi precedenti, è ora tempo per le piccole imprese (comprese le microimprese).
Piccole imprese. Secondo i criteri europei, una microimpresa è quella con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo o totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro. Una piccola impresa ha meno di 50 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro. Come per tutti gli altri suggeriti, la polizza deve coprire i beni materiali iscritti nello stato patrimoniale, come terreni, fabbricati, impianti e macchinari, anche se non di proprietà diretta dell’impresa.
Conduttori. Un aspetto rilevante riguarda i conduttori di immobili in forza ad esempio di contratti di locazione. La norma prevede infatti che l’obbligo di assicurazione non si limiti ai beni di proprietà, ma si estenda anche a quelli detenuti in locazione, leasing o comodato, se non già coperti da una polizza del proprietario. Questo significa che le imprese che operano in immobili in affitto devono verificare attentamente la copertura esistente e, in caso di assenza o insufficienza, stipulare una polizza propria. La responsabilità di garantire la protezione dei beni strumentali utilizzati nell’attività ricade sull’impresa, indipendentemente dal titolo di possesso.
Condizioni. Massima attenzione alle condizioni che devono rispettare i contratti di assicurazione in fase di stipula o di adeguamento (se già presenti le coperture l'adeguamento potrà avvenire in fase di prossimo rinnovo). Secondo il DM del 30/01/2025 fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, con uno scoperto massimo non può superare il 15% del danno indennizzabile, mentre il massimale è fissato al 70% della somma assicurata. Oltre i 30 milioni, scoperto e massimali sono liberamente negoziabili tra le parti. Per la determinazione del valore assicurabile, si considera per gli immobili il valore di ricostruzione a nuovo, per i beni mobili il costo di rimpiazzo, per i terreni il costo di ripristino.
Sanzioni. Il DM 18.6.2025 del MIMIT ha definito le agevolazioni precluse per le imprese inadempienti, includendo varie misure agevolative in essere (si rimanda al testo ministeriale per un elenco completo). Le disposizioni si applicano alle domande presentate dopo le scadenze dell’obbligo e comunque dopo il 25.7.2025.
Restiamo a disposizione per ogni chiarimento
A cura di Giacomo Cacciatori
